Il contributo di bonifica emesso dal Consorzio è legittimo: lo afferma la commissione tributaria

foto di archivio

La commissione tributaria provinciale di Lucca conferma: il contributo di bonifica, emesso dal Consorzio, è legittimo, e va pagato.

La sentenza dei giudici è stata depositata solo pochi giorni fa, e ha rigettato in pieno il ricorso presentato da un’azienda SRL, con sede legale presso Roma, contro una cartella di pagamento relativa ad alcuni immobili ubicati nel comune di Calcinaia, in provincia di Pisa.

In particolare, l’azienda aveva eccepito il fatto che nella cartella di pagamento non venisse concretamente sviluppato il calcolo del tributo, né si facesse riferimento al perimetro di contribuenza; inoltre, a detta della ditta, l’Ente consortile non aveva dato prova del quantum contributivo, in proporzione ai benefici ottenuti dagli immobili dai lavori di prevenzione effettuati dal Consorzio; infine, veniva contestato che, trattandosi di beni completamente urbanizzati, il pagamento del contributo poteva configurarsi come una duplicazione di quanto già saldato al servizio idrico integrato.

La risposta della commissione tributaria non ha però lasciato spazio ad alcuno dubbio: “Il tributo – si legge nel dispositivo della sentenza – è pienamente esigibile”.

Dirimente a tal fine è risultata essere la corretta approvazione, da parte degli organi del Consorzio, del piano di classifica dell’Ente. “Esso – recita il dispositivo – è stato approvato dal Consiglio dei delegati del Consorzio, e include la delimitazione territoriale dei fondi assoggettati al contributo. E il beneficio per gli immobili non riguarda solo gli immobili agricoli ma anche gli immobili urbani, seppur allacciati alla pubblica fognatura. Al ricorrente è stato imposto il contributo ordinario relativo alla sicurezza idraulica, secondo i criteri e gli indici fissati nel piano di piano di classifica”.

Sull’effettività del beneficio, la commissione tributaria ha poi rimandato alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che si è ormai consolidata sul principio per cui l’inserzione nel perimetro di contribuenza e nel piano di classifica implica automaticamente una presunzione di vantaggio. “Il piano di classifica consortile, così come gli atti generali – recita la conclusione del dispositivo - sono stati tutti regolarmente approvati, pubblicati e non impugnati dal contribuente. Il beneficio consortile si presume dunque dovuto ed il contribuente è stati posto in condizione di conoscere perfettamente i presupposti dell’imposizione contributiva”.

Soddisfazione per la sentenza è espressa dal presidente del Consorzio 1 Toscana Nord, Ismaele Ridolfi. “Siamo particolarmente soddisfatti di questo dispositivo giudiziario, che conferma nuovamente la legittimità del nostro ruolo e la bontà e utilità della nostra attività – evidenzia Ridolfi – C’è da sottolineare che questa sentenza segue alle decine e decine di ricorsi bocciati, negli anni, dai vari gradi di giudizio”.

Fonte: Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord

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