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Castelfiorentino

Cani al guinzaglio e padroni col sacchettino. Perché la multa?

Manifestazione in piazza Gramsci di tre associazioni che denunciano: "Solo chi trasgredisce deve essere punito"
30/06/2008 - 10:17
Si è svolto ieri, domenica 29 giugno, il presidio dimostrativo del CEDA onlus - Comitato Europeo Difesa Animali, Delegazione Provinciale Firenze, nell’area di divieto di accesso ai cani situata all'interno dell'anello di piazza Gramsci a Castelfiorentino.
Lo slogan “giardini aperti ai cani se condotti da persone civili ed educate (con sacchetto e guinzaglio)” ha trovato l'adesione di molti passanti.
L’obiettivo è quello di difendere un principio incontestabile: solo chi trasgredisce deve essere punito.
E' intervenuta la Polizia Municipale castellana che, constatando la violazione dell'ordinanza 15/2008, invece punisce tutti i detentori di cani che si trovino in determinate zone, ha sanzionato i tre rappresentanti di associazioni animaliste nazionali: 100%Animalisti, CEDA onlus e OIPA Italia onlus.
Nel verbale i ‘manifestanti’ hanno fatto annotare che i cani erano tenuti a guinzaglio e che i detentori erano in possesso del necessario per la raccolta delle deiezioni. “Eravamo cittadini rispettosi delle regole del vivere civile ma siamo stati puniti lo stesso – scrivono dal CEDA – ora ci muoveremo impugnando i verbali: già il TAR del Veneto annullò un'ordinanza del Sindaco di Treviso. E’ profondamente ingiusto punire tutti i detentori di cani, anche se seguono le più elementari regole del vivere civile. Basterebbe multare chi – in quelle zone ora vietate tout court – non possieda almeno un sacchetto per la raccolta delle deiezioni: è un semplice metodo per distinguere chi realmente vuole rispettare le regole di convivenza civile.
Le associazioni intendono far diventare Castelfiorentino un caso simbolo a livello nazionale per contestare la continua criminalizzazione di tutti i detentori di cani da parte degli amministratori pubblici, incapaci di colpire i soli maleducati.



Un estratto della sentenza del TAR:


(Flora e fauna – Divieto ai proprietari ed ai detentori di cani di condurli in talune zone della città – Potere esercitato dal Sindaco – Illegittimità – Principio di adeguatezza e proporzionalità tra azione e Reazione – Applicazione dei normali mezzi predisposti dall’ordinamento –
Necessità.) ‘’Il provvedimento, con il quale è stato fatto divieto "ai proprietari ed ai detentori di cani, anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo (...) di condurre lo stesso in particolari località":
viola i principi di adeguatezza e proporzionalità tra azione e reazione, laddove, anziché contrastare il riscontrato fenomeno con i normali mezzi predisposti dall’ordinamento (maggiore prevenzione, inasprimenti dei controlli e della repressione), vieta puramente e semplicemente un determinato comportamento, incidendo peraltro sulla libertà dei proprietari-detentori di cani, ai quali sono interdette talune zone della città. Pertanto, al fine di giustificare il potere esercitato dal Sindaco, non é richiamabile l’art. 37 del regolamento comunale di polizia urbana (che consente la limitazione ricorrendo specifiche e ben individuate circostanze). Pres. Zuballi - Est. Rovis. TAR – Veneto, sezione, III, 27 luglio 2004, Ordinanza n. 797
Fonte: CEDA onlus - Comitato Europeo Difesa Animali Delegazione Provinciale Firenze
Elvino Gasparotti
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