
Tassa o tariffa? La Corte Costituzionale conferma: la Tariffa di igiene ambientale, la Tia, non costituisce un'entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della Tarsu, e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima.
La giurisprudenza dunque è suffragata dall'ordinanza della Corte Costituzionale n° 64 del 24/02/2010 che ribadisce la sentenza n° 238 del luglio 2009 sulla natura giuridica della TIA, ritenuta tassa e non tariffa e come tale non soggetta a IVA.
Lo ha stabilito dichiarando infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata contro il Dlgs 546/1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dal Dl 203/2005, il contesto giuridico che delega le questioni relative alla attribuzione del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani alla giurisdizione tributaria.
La Corte ha confermato la legittimità della disposizione che trasmette alla Tia la natura di tributo che era propria della Tarsu (la tassa sui rifiuti urbani disciplinata dal Dpr 507/1993, poi sostituita dalla Tia ad opera del Dlgs 22/1997).
La Tia deve dunque essere considerata a tutti gli effetti un tributo comunale e pertanto la relativa entrata deve confluire nella tesoreria comunale ed entrare a far parte del bilancio 2010 dei Comuni che l'hanno già adottata.
Poiché le sentenze della Corte Costituzionale sono inappellabili e fanno stato a tutti gli effetti, gli atti tributari (sarebbe improprio chiamarli bollette non avendo natura tariffaria e quindi corrispettivo di un servizio reso) emessi successivamente alla sentenza non dovrebbero recare l'IVA.
Bisognerà capire cosa ne pensano Publiambiente e gli altri gestori toscani del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
Dopo questa sentenza si pongono due problemi. Il primo è che l'applicazione per il futuro dovrebbe essere esente da IVA. Il secondo che per il periodo pregresso e non prescritto può porsi il legittimo quesito circa il diritto al rimborso, che, stante la declaratoria di costituzionalità della TIA alle sole condizioni interpretative stabilite dalla sentenza, renderebbe richiedibile il rimborso.
Su questo aspetto si attende un intervento chiarificatore da parte del legislatore e del Governo, perché la TIA pagata è stata in larga misura già introitata dall'Agenzia delle Entrate che, anteriormente all'emanazione della sentenza 238/2009, riteneva l'IVA dovuta.
Per quanto riguarda il fatto che la Tariffa di igiene ambientale deve essere considerata a tutti gli effetti un tributo comunale e pertanto la relativa entrata deve confluire nella tesoreria comunale ed essere inserita nel bilancio 2010 dei Comuni che l'hanno già adottata, questo è evidente perché il titolare della potestà impositiva è il Comune, a prescindere dal rapporto di natura concessoria ai singoli gestori. In questo caso nel bacino d'utenza del Circondario Empolese Valdelsa gestita da Publiambiente SpA e nel Valdarno Inferiore da Geofor.