
Quando la Corte Costituzionale emise nel luglio scorso la sentenza 238/2009 che ha riconosciuto alla TIA tutte le caratteristiche del tributo, e conseguentemente la natura non dovuta del gravame IVA sul servizio erogato perché non riconducibile ad una prestazione assimilabile a servizio a domanda individuale, ma caratterizzata dalla doverosità, interrogammo immediatamente, insieme al capogruppo consiliare del PDL Pavese, il Sindaco di Montelupo per sentirci rispondere circa le misure che si sarebbero adottate nei confronti del gestore del servizio Publiambiente.
La risposta, palesemente insoddisfacente( al pari di analoga ricevuta ai medesimi quesiti reiterati in sede di Assemblea del Circondario Empolese Valdelsa ) veniva corredata da una nota, ascritta a Publiambiente , ma non firmata e recante una così grossolana ignoranza giuridica , da meritare un brutale allontanamento senza appello per un qualsiasi studente di scienze giuridiche .
Si arrivava a sostenere, che emettendo atti esenti da IVA , il gestore del servizio avrebbe potuto rendesi complice di una sorta di evasione fiscale; perché l’interpretazione delle norme compete alla Cassazione e non alla Corte Costituzionale, e che quindi, essendosi in precedenza la Cassazione pronunciata circa la natura tariffaria della TIA , l’IVA avrebbe dovuto continuare ad essere percepita, e tuttora si continua ad invocare la necessità di un intervento del legislatore per evitare il pagamento dell’IVA.
Premesso che l’eventuale intervento del legislatore potrebbe se del caso riguardare chiarimenti sulle modalità di accesso ai rimborsi, e che sulla non debenza dell’IVA sugli atti tributari posteriori alla sentenza 238/2009 non dovrebbe sussistere, in linea di puro diritto alcun dubbio, l’assunto pretestuoso di Publiambiente e’ oggi palesemente confutato dalla stessa Corte di Cassazione che, a sezioni unite, ha emesso la sentenza 8 aprile 2010 n° 8313 , richiamando integralmente, per quanto attiene alla TIA, quale fonte di diritto, il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale
Ci chiediamo , poiché siamo in presenza di norme che dovrebbero essere univocamente applicate , come sia possibile in una fascia territoriale contermine, constatare che mentre Publiambiente e Quadrifoglio ritengono di poter emettere atti tributari gravati da IVA, il gestore dell’area pratese Asm richiama espressamente sul proprio sito, adempiendo dunque anche al’informativa all’utenza, la non assoggettabilità ad IVA per il futuro in ottemperanza al disposto della sentenza 238/2009
Noi riteniamo che la posizione corretta sia quella pratese, e non ci pare che la discrezionalità dei singoli gestori possa far assumere a scelte politiche la licenza di disattendere norme valide su tutto il territorio nazionale