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Malamovida, Filippeschi: "La sentenza della Cassazione non ha effetti sull'ordinanza antidegrado"

«Premesso che le città hanno un gran bisogno d'essere aiutate dallo Stato ad affrontare fenomeni difficili, quale quello della vendita notturna di alcolici che aggrava i problemi dati dalla "movida", la sentenza della Cassazione riguarda un maxisequestro di birre, effettuato ai sensi dell'allora vigente ordinanza sulla zona "movida" che conteneva la norma antirefrigerazione. In assenza della legge Minniti, allora si puntava sui sequestri di materiali come deterrente, perché non abbiamo lasciato nulla d'intentato e siamo stati sostenuti dalla Procura della Repubblica che ha ritenuto di convalidare i sequestri, motivatamente. Per una migliore analisi della sentenza bisognerebbe leggere il testo integrale – così il sindaco Filippeschi sulla sentenza della Cassazione su un maxisequestro di alcolici avvenuto la scorsa estate ad un minimarket che non rispettava l’ordinanza sindacale, oggi non più in vigore, sul divieto di refrigerazione degli alcolici - Comunque, oggi, in presenza della legge Minniti, che rispetto ad allora ha esteso positivamente la capacità di intervento delle ordinanze sindacali - venendo incontro ad una richiesta annosa delle città -, si può utilizzare la norma che per cui, in caso di reiterata inosservanza delle stesse ordinanze, il Questore può disporre la chiusura per 15 giorni dell'esercizio. In ogni caso: l'ordinanza cui fa riferimento la Cassazione è stata emanata ai sensi dell'art. 54 TUEL (non ancora riformato dalla Legge Minniti) per ragioni di sicurezza; prevedeva la sanzione penale ex 650 cp e conseguentemente il sequestro; l'ordinanza in vigore è stata emanata ai sensi dell'art. 50 TUEL (come riformato dalla Legge Minniti) per ragioni di decoro urbano; prevede non la sanzione penale ma la sanzione amministrativa di 100 euro e in caso di inosservanza reiterata può comportare la sospensione delle attività per 15 giorni. Dall'applicazione della mia nuova ordinanza valida per la zona della stazione pertanto non discende alcuna responsabilità penale (che è il punto impugnato nell'ordinanza del 2016) ma si applicano solo serie sanzioni amministrative. Continueremo a contrastare ogni pratica che crea danno e disagio alle persone e alla comunità»

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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