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Mps, le richieste da cause giudiziarie sfiorano un miliardo e mezzo

Su richiesta di Consob, a settembre, è stato aggiornato il conteggio che ammonta a 1,48 miliardi (era 1,40 miliardi a fine giugno) e il petitum è costituito per 764 milioni da cause di azionisti, per 606 milioni da richieste stragiudiziali e per 42 e 76 milioni rispettivamente dalla quantificazioni dei danni delle parti civili nei procedimenti penali contro Mussari e Vigni per il 2008-2011 e contro Profumo, Viola e Salvadori per vicende del 2012-2015. Per quanto riguarda in generale le vertenze di quest'ultimo periodo, Mps non ha fatto accantonamenti ritenendo non probabile il rischio di perdere. Il petitum è legato alle vertenze giudiziali, civili e penali, e alle richieste stragiudiziali relativi all'acquisto di strumenti finanziari emessi in occasione degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015 o sui mercati sulla base di informazioni non corrette contenute nei prospetti informativi o nei bilanci o nelle informazioni price sensitive diffuse dalla Banca nel periodo 2008/2015.

Con riferimento alle comunicazioni rese dalla Banca in merito al procedimento penale 955/2016 e più in generale ai rischi legali connessi al contenzioso derivante dalle informazioni finanziarie diffuse nel periodo 2008-2015, sono fornite su richiesta della Consobdel 21 dicembre 2018 ai sensi dell’art. 114 comma 5, del D.L.gs. n.58/1998 (il “T.U.F.”), le informazioni di seguito dettagliate.

Richiesta 1) Ammontari complessivi del petitum riconducibile alle vertenze giudiziali, in sede civile e penale, e alle richieste stragiudiziali concernenti l’acquisto di strumenti finanziari emessi in occasione degli aumenti di capitale 2008, 2011, 2014 e 2015 e/o sul mercato telematico sulla base di informazioni asseritamente non corrette contenute nei prospetti informativi e/o nei bilanci e/o nelle informazioni price sensitive diffuse dalla Banca nel periodo 2008/2015, alla data del 30 settembre 2018, qualora significativamente divergenti dalle relative informazioni rese alla data del 30 giugno 2018.

Con riferimento al petitum riconducibile alle vertenze giudiziali, in sede civile e penale, e alle richieste stragiudiziali concernenti l’acquisto di strumenti finanziari nel periodo 2008-2015, si evidenzia preliminarmente che alla data del 30 settembre 2018 non si sono registrate variazioni significative rispetto alle informazioni rese al 30 giugno 2018.

In particolare, alla data del 30 settembre 2018, il petitum complessivo è quantificabile in ca. 1,5 mld di euro ed è suddiviso come segue.

                                                                                                                      (mln di euro)

Tipologia

30/06/18

30/09/18

Cause Azionisti

         763

         764

Richieste Stragiudiziali

         599

         606

Costituzioni Parte Civile pp 29634/14

           42

           42

Costituzioni Parte Civile pp 955/16

-

           76

Totale

      1.404

      1.487

 

Per quanto riguarda le richieste connesse ai due procedimenti penali (29634/14 e 955/16) si precisa che si tratta di dati parziali, relativi alle sole parti civili che già negli atti di costituzione hanno indicato una quantificazione del danno, essendo quest’ultima facoltà esercitabile fino alle conclusioni del giudizio di primo grado. Di seguito si riportano le informazioni sul numero delle Parti Civili ammesse, nonché su quelle che hanno già indicato una quantificazione del danno subito.

 

Procedimento penale n.

29634/14

955/16

Numero Parti Civili Costituite

1.243

2.272

Numero Parti Civili che hanno quantificato il danno

480

349

Numero Parti civili che non hanno quantificato il danno

763

1.923

Si ricorda che il procedimento n.29634/14 vede come imputati, tra gli altri, i signori Mussari e Vigni e riguarda il periodo 2008-2011, mentre il procedimento n.955/16, in cui è imputata anche la Banca, riguarda dedotte responsabilità dei signori Profumo, Viola e Salvadori e verte su vicende del periodo 2012-2015.

In merito alle costituzioni di parte civile, deve peraltro essere precisato che, in caso di condanna emessa in procedimenti complessi, quali quelli sopra citati, il giudice penale – fatta salva la possibilità di ordinare, su istanza di parte, una provvisionale immediatamente esecutiva – potrebbe emettere una condanna generica al risarcimento del danno, rimettendo le parti avanti il giudice civile per la verifica sulla concreta sussistenza di un danno risarcibile, nonché sulla relativa quantificazione e liquidazione.

Richiesta 2) Metodologia utilizzata per l’iscrizione di accantonamenti al fondo per rischi e oneri con riferimento alle vertenze giudiziali, in sede civile e penale, e alle richieste stragiudiziali concernenti le operazioni sopra richiamate, ai fini delle previsioni del principio contabile internazionale IAS 37, anche tenuto conto di quanto dichiarato nel corso dell’audio conferenza per la presentazione dei risultati del 30 settembre 2018 in materia di accantonamenti, nonché delle richiamate notizie stampa[1].

In linea generale e in applicazione delle previsioni del principio contabile internazionale IAS 37, la Banca, per quanto riguarda le vertenze legali, le costituzioni di parte civile nel procedimento penale 29634/14 e le richieste stragiudiziali aventi ad oggetto contestazioni relative al periodo 2008-2011, ha valutato il rischio di soccombenza come “probabile” e pertanto ha stanziato in bilancio fondi per rischi ed oneri. Le valutazioni effettuate in merito al rischio di soccombenza riflettono la decisione della Banca stessa nel marzo del 2013 di avviare le azioni di responsabilità nei confronti degli allora Presidente e Direttore Generale e delle banche straniere coinvolte e tengono altresì conto delle posizioni assunte sul tema - oltre che dalla Procura della Repubblica di Milano - dalle Autorità di Vigilanza, delle relative decisioni di costituirsi parte civile e delle sanzioni da queste comminate.

Di contro, per le vertenze aventi ad oggetto il periodo 2012-2015, non è stato operato alcun accantonamento valutandosi il rischio di soccombenza come “non probabile”. Rientra in questo filone anche il procedimento penale 955/16 relativamente al quale la Banca, lo scorso 12 luglio, ha diffuso un comunicato stampa (cui si rinvia) con cui ha informato il pubblico in merito alla propria decisione di non costituirsi parte civile, non ritenendone sussistenti le condizioni, pur riservandosi ogni più ampia tutela in sede civile ove dovessero emergere eventuali elementi di responsabilità nei confronti degli imputati. Pure in questo caso, le valutazioni di rischio di soccombenza operate dalla Banca hanno tenuto conto delle posizioni assunte dalle Autorità di Vigilanza e, in particolare, delle relative comuni decisioni di non costituirsi parte civile e di non comminare sanzioni amministrative. Certo rilievo ha parimenti avuto anche la posizione assunta dalla Procura della Repubblica di Milano che, pur obbligata a procedere dal Gip, ha ribadito il proprio convincimento circa l’infondatezza delle contestazioni, richiedendo in udienza preliminare una sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati.

Per le vertenze civili e penali aventi ad oggetto le informazioni diffuse nel solo periodo 2008-2011, quindi, i fondi rischi sono stati determinati in modo da tener conto dell’importo investito dalla controparte in specifici periodi temporali caratterizzati dalle alterazioni informative contestate (al netto di eventuali disinvestimenti effettuati nei medesimi intervalli).

Il danno risarcibile è stato poi determinato considerando il criterio del “danno differenziale”, che identifica il danno nel minor prezzo che l’investitore avrebbe dovuto corrispondere se avesse avuto a disposizione un quadro informativo completo e corretto. Ai fini di tale determinazione, sono state adottate – con il supporto di qualificati esperti – tecniche di analisi econometrica idonee a eliminare, tra l’altro, la componente inerente l’andamento dei titoli azionari facenti parte del comparto bancario nel periodo di riferimento. Più in dettaglio, è stato prima quantificato il danno complessivo scaturito da ciascun evento potenzialmente idoneo a generare alterazioni informative e poi calcolato l’importo astrattamente riconducibile al singolo Attore/Parte Civile, tenendo conto della quota di capitale tempo per tempo posseduta.

Il criterio del danno differenziale appare appropriato alle vicende da cui scaturiscono i sopracitati procedimenti. In un’ottica di valutazione meramente probabilistica e conservativa, si è anche tenuto conto del diverso criterio (non accolto dalla giurisprudenza prevalente, inclusa quella che, come indicato infra, sino a questo momento si è occupata della vicende in oggetto) del “risarcimento integrale”, che prende le mosse dall’argomento in base al quale l’informazione falsa o incompleta può assumere un’incidenza causale nelle scelte di investimento del risparmiatore di tale gravità per cui egli, in presenza di un quadro informativo corretto, non avrebbe effettuato tout court l’investimento in questione; in tale caso il danno è quindi commisurato all’intero risultato dell’investimento dell’Attore/Parte Civile.

Con riferimento alle richieste stragiudiziali connesse al periodo 2008-2011, al fine di tener conto della probabilità di trasformazione delle stesse in vere e proprie vertenze, i fondi sono stati determinati applicando un fattore esperienziale, in linea con le policy della Banca per fattispecie simili, alle richieste formulate dalle controparti.

Come precisato già nel Bilancio e nella Relazione Semestrale, la Banca si è avvalsa della possibilità concessa dallo IAS 37 di non fornire disclosure sui fondi stanziati a bilancio in quanto ritiene che tali informazioni potrebbero seriamente pregiudicare la propria posizione nei contenziosi e in potenziali accordi transattivi.

In merito, pertanto, la Banca sin da ora evidenzia la totale propria estraneità rispetto ad eventuali ulteriori impatti, derivanti da differenti interpretazioni di carattere giuridico-contabile che dovessero essere ipotizzati da parte di soggetti terzi e resi di pubblico dominio attraverso gli organi di stampa.

Richiesta 3) Aggiornamenti alla data più recente disponibile e comunque alla data di approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2018, sullo stato di avanzamento dei sopra richiamati procedimenti in corso in sede civile e penale.

Il 4 ottobre 2018 sono state depositate le prime tre sentenze nelle cause promosse da alcuni azionisti. Il Tribunale di Firenze ha accolto solo in minima parte le domande risarcitorie avversarie fondate sull’affermata non correttezza dei prospetti pubblicati dalla Banca per gli aumenti di capitale effettuati nel 2008 e nel 2011, riconoscendo agli attori un risarcimento commisurato al 10% dell’importo investito (e non già del petitum azionato in giudizio) e soltanto in relazione alle azioni sottoscritte in occasione dell’aumento di capitale 2011 (non essendo, invece, state riscontrate alterazioni informative rilevanti con riferimento al prospetto pubblicato in occasione dell’aumento di capitale 2008).

Inoltre, il medesimo Tribunale ha integralmente rigettato le domande di un altro azionista, avendo questi ceduto sul mercato le azioni della Banca prima che l’alterazione informativa venisse resa nota al mercato.

Con riferimento poi al procedimento penale 955/2016, il 6 novembre 2018 il Giudice ha ordinato l’esclusione di circa 390 parti civili, ammettendone 2272, di cui 349 hanno provveduto alla quantificazione del danno. E’ stata avviata la fase dibattimentale e la prossima udienza è prevista per il 18 marzo 2019.

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