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Suicidio assistito, il giudice accoglie le richieste di Libera: "Entro 15 giorni farmaci e strumentazioni"

Dopo i pareri negativi l'Asl ha individuato la tecnologia adatta per consentire l'autosomministrazione alla 55enne, completamente paralizzata. Associazione Coscioni: "Decisione del tribunale passo di civiltà e coerenza giuridica"

"A seguito dell’udienza tenutasi ieri, il tribunale di Firenze ha accolto integralmente le richieste di "Libera", la donna di 55 anni affetta da sclerosi multipla primaria progressiva, completamente paralizzata dal collo in giù e già ammessa dalla sua ASL alla procedura di suicidio medicalmente assistito. Con un’ordinanza di straordinaria importanza civile e giuridica, il tribunale di Firenze (Quarta sezione civile, giudice dott. Umberto Castagnini), ha ordinato all’Azienda USL Toscana Nord Ovest di fornire entro 15 giorni la strumentazione necessaria all’autosomministrazione, verificandone la funzionalità e la compatibilità, attraverso una pompa infusionale attivabile con sensore di comando o puntatore oculare o altra modalità idonea; e di rendere disponibili farmaci e dispositivi al medico di fiducia di "Libera", che la assisterà durante la procedura".

Il caso di Libera: "Il limite della sopportazione del dolore è superato"

Così in una nota l'associazione Luca Coscioni sul caso di Libera, la 55enne toscana assistita dal collegio legale coordinato dall’avvocata Filomena Gallo, Segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni, che dopo aver ottenuto il via libera al "suicidio assistito" dalla sua ASL a luglio 2024, aveva presentato nel marzo 2025 un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze affinché il suo medico fosse autorizzato a somministrare il farmaco, dal momento che, essendo completamente paralizzata, non è in grado di assumerlo autonomamente. Il giudice, proseguono dall'associazione, aveva poi sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579 del codice penale che configura il reato di omicidio del consenziente – la somministrazione del farmaco da parte del medico a "Libera" rientrebbe in questa fattispecie di reato. La Corte costituzionale si è infine espressa a luglio scorso chiedendo con urgenza la verifica a livello nazionale e internazionale, e non solo regionale, dell’esistenza di dispositivi idonei all’autosomministrazione del farmaco per il suicidio assistito. Gli organismi tecnici indicati dalla Corte, hanno comunicato l’esito delle ricerche, confermando che, al momento, non esiste alcun dispositivo per l’autosomministrazione del farmaco letale idoneo a "Libera".

Libera aveva così commentato: "Ho letto i pareri e devo constatare quindi che non esiste una soluzione per me e che non c’è alcuna garanzia che possa essere realizzato un dispositivo idoneo in tempi compatibili con il mio livello di sofferenza. Il limite della sopportazione umana del dolore fisico e psichico, per quanto mi riguarda, è stato superato. La mia volontà e richiesta di essere aiutata a morire hanno assunto un carattere di urgenza assoluta e non più rinviabile. Chiedo che venga immediatamente autorizzata l’unica modalità di assistenza compatibile con la mia richiesta: l’aiuto medico alla somministrazione della sostanza letale. In mancanza di tale autorizzazione, ogni ulteriore rinvio sarà per me equivalente a un diniego, di fronte al quale mi vedrò costretta a intraprendere un’altra strada, a effetto immediato". Sempre lunedì scorso, Marco Cappato tesoriere dell'associazione Luca Coscioni aveva dichiarato: "A ‘Libera’ è già stato riconosciuto il diritto a essere aiutata a morire, ma ora sta subendo una odiosa discriminazione per le sue condizioni di totale disabilità che le impediscono l’assunzione del farmaco letale per potere interrompere la condizione di sofferenza insopportabile. Se lo Stato italiano non troverà il modo di porre immediatamente fine allo scaricabarile istituzionale contro ‘Libera’, ci assumeremo la responsabilità di aiutarla con azioni di disobbedienza civile contro la violenza che sta subendo".

L'ordinanza del tribunale di Firenze

Il tribunale ha richiamato le sentenze n. 242/2019 e n. 132/2025 della Corte costituzionale, sottolineando che il Servizio sanitario nazionale ha l’obbligo di reperire e fornire "prontamente" i dispositivi necessari a garantire l’esercizio del diritto, nel rispetto dei principi di dignità, libertà di scelta e non discriminazione tra pazienti.

Il giudice aveva stabilito che entro l’8 ottobre venissero trasmesse informazioni "relative all’esistenza e alla concreta reperibilità di strumenti di autosomministrazione per via endovenosa attivabili mediante comando vocale o oculare e altre modalità compatibili con le condizioni cliniche di ‘Libera’". Tuttavia, continuano dall'associazione Coscioni, entro tale termine erano pervenute soltanto risposte negative o interlocutorie.

Solo in data 14 ottobre 2025, Estar – l’Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale – tramite l’USL, ha comunicato di aver concluso un’indagine di mercato tra imprese operanti nel settore degli ausili tecnici per persone con disabilità. Da tale indagine è emersa la disponibilità di una ditta a fornire un comunicatore con puntamento oculare in grado di attivare pompe infusionali.
Estar ha precisato che "sono attualmente in corso gli approfondimenti tecnici e giuridici" per verificare la conformità del prodotto alla normativa nazionale e regionale in materia di dispositivi medici. Nel corso dell’udienza, a seguito delle informazioni trasmesse da Estar sull’esistenza di un dispositivo attivabile tramite puntatore ottico in grado di azionare pompe infusionali, la difesa di "Libera" ha accolto favorevolmente questa possibilità, chiedendo che la messa a disposizione avvenisse in tempi brevi, in considerazione dell’intollerabilità delle sofferenze della paziente.

"L’Azienda sanitaria, - continua la nota - rappresentata dall’avvocato Luca Cei, ha manifestato massima disponibilità a tale scopo, mentre l’Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero della Salute, ha evidenziato anche tramite "NOTE DI UDIENZA" (non autorizzate) che la competenza operativa in materia spetta al Servizio sanitario regionale, e non allo Stato, contraddicendosi palesemente anche con il ricorso presentato contro la legge regionale toscana 16/2025, nel quale il Governo contesta proprio la competenza regionale.

L’ordinanza, che richiama le sentenze della Corte costituzionale n. 242/2019 e n. 135/2025, riconosce il pieno diritto di "Libera" all’autodeterminazione terapeutica, stabilendo che spetta al Servizio sanitario nazionale assicurare la concreta possibilità di esercitare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli materiali e burocratici che ne impediscono l’attuazione".

Entro 15 giorni fornire la strumentazione necessaria alla somministrazione

Il giudice ha evidenziato l’urgenza della misura, fissando un termine perentorio di 15 giorni "in considerazione delle condizioni cliniche della paziente e della situazione di intollerabile sofferenza". Filomena Gallo, avvocata e Segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, che coordina il collegio di difesa di "Libera", ha dichiarato: "Questa decisione del Tribunale di Firenze rappresenta un passo di civiltà e di coerenza giuridica. Il giudice ha riaffermato che il diritto all’autodeterminazione nelle scelte di fine vita non può restare solo teorico, ma deve essere reso effettivo attraverso il dovere dello Stato e del Servizio sanitario di garantire tutti i mezzi necessari. ‘Libera’ ha lottato non per sé soltanto, ma per tutte le persone che, pur pienamente coscienti, si trovano prigioniere del proprio corpo e chiedono solo di poter esercitare liberamente un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale. È una pronuncia che tutela la dignità umana e rafforza lo Stato di diritto, insieme alla possibilità di concreta applicazione della sentenza ‘Cappato’. Va ora fermata la legge proposta dal Governo che mira a cancellare i diritti esistenti".

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