Case popolari, bocciato il punteggio dell'anzianità di residenza in Toscana
La Corte costituzionale ha bocciato il punteggio dell'anzianità di residenza per le case popolari della legge regionale. In particolare, con la sentenza del 5 gennaio 2026, ha dichiarato l'illegittimità dell'Allegato B, lettera c-1), alla legge della Regione Toscana numero 2 del 2019, richiamato dall'articolo 10 della stessa legge, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP), in base alla durata della residenza o dell'attività lavorativa sul territorio.
Secondo la Corte la normativa regionale, pur non configurando la presenza sul territorio come requisito di accesso ma criterio per l'assegnazione di punteggio in graduatoria, conferiva troppo peso alla "storicità di presenza" rispetto alla condizione di bisogno. La Consulta ha ribadito che il diritto all'abitazione è un diritto sociale fondamentale, volto a garantire un'esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. L'attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, scollegati dallo stato di bisogno, è stata ritenuta contraria alla finalità del servizio pubblico.
Unione Inquilini Valdarno Inferiore: "La fine di un'ingiustizia"
"L'Unione Inquilini - Sezione Valdarno Inferiore accoglie con enorme soddisfazione la notizia della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme che subordinano l'accesso e il punteggio nelle graduatorie per la casa popolare a un requisito di residenza prolungata sul territorio". Così in una nota Luca Scarselli dell'Unione Inquilini Pisa sezione Valdarno Inferiore, che prosegue: "La Regione Toscana, con una norma del 2021, aveva introdotto un sistema di punteggio che premiava la stanzialità anziché il bisogno. La norma regionale stabiliva infatti che venissero assegnati punti in base alla durata della residenza anagrafica o dell'attività lavorativa: 1 punto per tre anni di residenza, 2 punti per cinque anni, 3 punti per dieci anni, 3,5 per quindici anni e fino a 4 punti per venti anni di residenza" definendo il criterio "assurdo".
"Facciamo un esempio concreto: una persona nata e sempre vissuta ad esempio nel comune di Santa Croce sull'Arno, in base a questa normativa, poteva ottenere fino a 4 punti solo per questo fatto. Se, ad un certo punto della propria vita, si fosse trasferita a vivere dall'altra parte dell'Arno, nel Comune di San Miniato, avrebbe perso tutti i punti accumulati e avrebbe dovuto attendere altri vent'anni per poterli riacquisire. Una regola illogica e punitiva, che penalizza la mobilità e non tiene in alcun conto le reali condizioni di necessità.
Peraltro, la stessa normativa regionale prevedeva già un premio per chi rimaneva a lungo nelle graduatorie di assegnazione, rendendo il bonus per la residenza storica ancora più insensato e ridondante. La genesi di questa norma era chiaramente quella di colpire gli stranieri, considerati "nuovi arrivati" e quindi privi del requisito della residenza storica. Tuttavia, la burocrazia regionale, nella sua ottusità, non si è minimamente posta il problema delle conseguenze paradossali che tale regola avrebbe avuto anche sui cittadini italiani, penalizzando chiunque avesse la necessità o la sfortuna di doversi spostare, anche solo di pochi chilometri, all'interno della stessa regione.
Questa norma è stata emessa da una Regione Toscana che si è dimostrata una vera e propria "matrigna" nei confronti di chi ha bisogno di una casa. Infatti, la Regione da anni non investe in edilizia residenziale pubblica e, secondo i dati ufficiali, lascia sfitti ben 4682 alloggi popolari, praticamente uno su dieci. Visti i dati del Ministero dell'Interno sugli sfratti, la Regione avrebbe a disposizione un patrimonio immobiliare più che sufficiente per risolvere il problema abitativo di tutta la Toscana.
Invece, a differenza della "Matrigna Toscana", la Regione Emilia-Romagna ha preannunciato un piano da 300 milioni di euro per la ristrutturazione dell'edilizia pubblica". Per l'Unione Inquilini Valdarno Inferiore "la Corte Costituzionale ha finalmente messo fine a questa palese ingiustizia, ribadendo un principio sacrosanto: l'unico criterio legittimo per stilare le graduatorie ERP è la condizione di bisogno effettivo e attuale. L'accesso a un bene primario come la casa non può essere trasformato in un "premio" alla stanzialità.
Questa storica decisione impone ora alla Regione Toscana e a tutti i Comuni di rivedere immediatamente i propri regolamenti e bandi, eliminando ogni riferimento al criterio della residenza prolungata. Le graduatorie per la casa popolare dovranno essere basate esclusivamente sulla valutazione della condizione di bisogno economico e sociale, come sancito dalla Corte. Infine, possiamo ironizzare sul fatto che, con questa sentenza, la Befana abbia finalmente fatto giustizia e portato il carbone alla Matrigna".