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Elezioni Prato, Tar respinge ricorso di Adinolfi contro l'esclusione

Per il tribunale amministrativo regionale le firme sono "inferiori al minimo di legge". Il Popolo della famiglia annuncia ricorso al Consiglio di Stato

Respinto dal Tar della Toscana il ricorso presentato da Mario Adinolfi, contro l'esclusione della lista del Popolo della famiglia dalle elezioni comunali di Prato, che si terranno il 24 e 25 maggio. Adinolfi aveva annunciato la candidatura a sindaco, poi l'esclusione dopo i conteggi delle firme della commissione elettorale. Adesso il Popolo della Famiglia riferisce: "Abbiamo già pronto il ricorso al Consiglio di Stato. Impugniamo la sentenza del Tar della Toscana".

Secondo la sentenza del Tar "il numero di elettori del Comune di Prato che hanno sottoscritto la lista come risultante del verbale della commissione ammonta a 370: sottraendo a questo numero i 49 elettori pratesi identificati tramite documento di identità scaduto ne risulta che le sottoscrizioni valide ammontano a 322, in misura quindi inferiore al minimo di legge per partecipare alla competizione elettorale". Per la sentenza questo è sufficiente a respingere il ricorso a prescindere, come era emerso dalla commissione, "dalle questioni relative alle doppie sottoscrizioni e alle sottoscrizioni riferite a persone decedute poiché anche computando queste, la lista non raggiungerebbe comunque il numero minimo di 350 sottoscrizioni richiesto dalla legge per l'ammissione alla competizione elettorale".

Per Adinolfi "sarebbe sufficiente a garantire validità alla sottoscrizione il fatto che si tratta di persone aventi qualifica di elettori nel Comune, e tanto sarebbe comprovato dal certificato elettorale". Mario Adinolfi ha inoltre aggiunto "che non risulta che un documento scaduto infici la condizione di elettore del comune di Prato". Per il Tar invece "non è in discussione la condizione di elettore pratese" ma per la validità delle sottoscrizioni "non è sufficiente la condizione di elettore" poiché "occorre anche che ognuna di esse sia collegabile con certezza alla persona fisica elettore", certezza che "può essere assicurata solo dall'esibizione di un documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore".

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