Pelle sequestrata a Fucecchio, Arpat precisa: "Non è stata una 'facile' applicazione delle norme"

"In riferimento agli articoli apparsi il 5 gennaio sui quotidiani La Nazione dal titolo “L’ARPAT sequestra tonnellate di pelli ma sbaglia” e su Il Tirreno “Dissequestrate 800 tonnellate di pelle” forniamo alcune precisazioni.

ARPAT non ha ovviamente “ignorato” il contenuto dell’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006 (che definisce cos’è un sottoprodotto e non un rifiuto), come sembra sostenuto, invece, dall’avv. Gabrio Bagnoli nella tesi di difesa dell’azienda di Fucecchio proprietaria del pellame, che ha portato al dissequestro stabilito dal Tribunale del Riesame di Firenze.

L'Agenzia, e i suoi operatori, sono ben consapevoli che il contesto normativo in cui si trovano ad operare è spesso poco chiaro ed non agevolmente interpretabile oltre a presentare, talvolta, disposizioni contraddittorie.

Per questo è necessario agire con constanti approfondimenti tecnico-giuridici, che si concludono, sempre, con decisioni basate sulle norme e sulle conoscenze tecnico-scientifiche e, quando necessario, supportate da indagini analitiche.

La distinzione tra rifiuti e sottoprodotti è molto articolata e resta complessa anche a seguito dell’emanazione del Regolamento approvato dal DM 13/10/2016 n. 264, recante i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti (ns. notizia del 12/6/2017) e Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30/5/2017.

Anche nel caso dell'azienda di Fucecchio, pur nella ristrettezza dei tempi, la decisione di qualificare gli scarti di pelle come rifiuti, e non come sottoprodotti, è maturata tenendo conto di tutta la normativa in materia, nonché della documentazione resa disponibile e acquisita e, in particolare, valutando tutte le condizioni previste dall’art. 184 bis del D.Lgs 152/2006, oltre ad essere stata preceduta da approfondimenti e confronti con altre esperienze.

Preme, tra l’altro, sottolineare che parte del materiale controllato risultava accompagnato dal documento di trasporto riportante la dizione di “scarto” e “non lavorabile”.

In merito al controllo della Guardia di Finanza del 26 settembre citato negli articoli si osserva che questo riguarda aspetti e competenze diverse da quelle ambientali.

Il sequestro del materiale è stato congiuntamente proposto da ARPAT e Carabinieri e convalidato dal Magistrato; il Tribunale del Riesame di Firenze ha accolto l’istanza della dell’azienda è ha disposto il dissequestro.

ARPAT conferma la propria interpretazione sulla classificazione dei materiali in questione come rifiuti e resta in attesa dell’esito finale del procedimento giudiziario.

L'Agenzia, infine, ritiene doveroso segnalare che la foto riportata nell'articolo de La Nazione non riguarda il sito e la vicenda oggetto dell'articolo stesso e gli operatori rappresentati sono solo in parte di ARPAT".

ARPAT



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