
Nel 2010 viene stipulato un contratto tra Azienda Speciale Farmacie (ASF) del Comune di San Miniato e il Consorzio Etruria per la costruzione di una nuova farmacia. Il Consorzio Etruria rilascia all’ASF una polizza fideiussoria rilasciata da una Compagnia di assicurazione per un importo complessivo di 1.085.000 a garanzia della restituzione delle somme pagate anticipatamente dall’ASF a titolo di acconto. La costruzione dell’ immobile doveva terminare nel 2011, ma ad oggi dopo 8 anni l’immobile è incompiuto.
L’inadempienza del costruttore e la sua indiscutibile e inequivocabile sottoposizione a procedura concorsuale avrebbe dovuto far scattare immediatamente la garanzia fideiussoria e la Compagnia di assicurazione corrispondere all’Azienda Farmacie comunale la cifra garantita di 1.085.000. Ma la Compagnia di assicurazione si è opposta al pagamento della fidejussione e per 8 anni ha trascinato in tribunale l’Azienda speciale farmacie.
Nell’aprile 2019 la vertenza si è chiusa con un accordo transattivo nel quale si è convenuto tra le parti – pur senza il riconoscimento della fondatezza di avverse pretese - che la Compagnia di assicurazione avrebbe risarcito l’Azienda farmacie comunali per solo 800 mila euro, con una perdita complessiva per le casse comunali (e quindi a carico dei cittadini di San Miniato) probabilmente di oltre 600 mila euro considerati i mancati ricavi e le maggiori spese che la vicenda ha comportato per l’Azienda comunale. .
La mancata riscossione della garanzia è stata un fatto di eccezionale gravità, ma nonostante ciò il Comune di San Miniato ha continuato ad utilizzare in maniera significativa i servizi della Compagnia di assicurazione ritenuta inadempiente.
L’art. 36 del codice degli appalti in relazione all’affidamento di servizi da parte dei Comuni indica che la procedura di scelta del fornitore avviene, al di sotto di certe soglie, mediante affidamento diretto previa valutazione dei preventivi di alcuni operatori economici consultati nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. L’art. 95 in relazione ai criteri di assegnazione dell’appalto indica il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. L’Art.. 80 prevede che la stazione appaltante esclude dalla procedura di appalto un operatore economico che ha dimostrato significative carenze nella esecuzione di un precedente appalto.
Visti gli artt. 36 e 80 e 95 del Codice degli appalti, constatata la previsione normativa della possibilità di scelta del fornitore e la difficoltà a individuare una elevata qualità del servizio quando vi è stato un grave inadempimento contrattuale pregresso, è un vero mistero come sia possibile che tra i fornitori del Comune di San Miniato continui a figurare una Compagna di assicurazione ritenuta dal Comune stesso inadempiente in un precedente contatto di appalto.
L’argomento è stato oggetto di specifica interpellanza del gruppo Lega in occasione del Consiglio comunale del 4.11.2019 ma l’Amministrazione non ha fornito esaustive giustificazioni.
Roberto Ferraro - Capogruppo Lega Salvini premier Comune di San Miniato
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