Eutanasia, si attende sentenza Consulta. La 55enne toscana: "I miei tempi diversi dalla politica"

La Corte costituzionale, con la sentenza 132/2025, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 579 del codice penale per difetto di motivazione circa la reperibilità dei dispositivi di autosomministrazione.

Secondo la Corte, prima di sollevare la questione, il tribunale di Firenze avrebbe dovuto coinvolgere anche organismi specializzati operanti a livello centrale (come l’Istituto Superiore di Sanità) per verificare se esistano strumenti che “Libera” fosse in grado di attivare.

“Libera” ha rifiutato la sedazione profonda perché vuole essere lucida e cosciente fino alla fine. Per questo aveva presentato un ricorso d’urgenza al tribunale di Firenze, con un’azione di accertamento, affinché autorizzasse il medico di fiducia alla somministrazione del farmaco.

Questo intervento diretto del medico però oggi integrerebbe il reato di omicidio del consenziente, punito dall’articolo 579 del codice penale con la reclusione fino a 15 anni.

Il tribunale di Firenze, il 30 aprile scorso, aveva quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale sull’articolo 579, che punisce “chiunque cagiona la morte di un uomo col consenso di lui”, senza ammettere eccezioni. Questo contrasta con l’attuale formulazione dell’articolo 580, che depenalizza l’aiuto al suicidio per persone nelle condizioni di “Libera”.

Fonte: Associazione Luca Coscioni

Notizie correlate



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina