Concerto di Johnson Righeira: divieto su vetro, lattine e bombolette spray

(foto gonews.it)

Il provvedimento entrerà in vigore dalle 20 di giovedì 16 luglio 2026 alle 1 di venerdì 17 luglio 2026. L'ordinanza sindacale nel dettaglio


Giovedì 16 luglio 2026, alle 21, in piazza della Vittoria, nell’ambito della programmazione estiva ‘Luglio Empolese’, si svolgerà il concerto di Johnson Righeira: un viaggio nei fantastici anni ’80, ballando e cantando gli indimenticabili ‘tormentoni’.

A tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, è stata emessa l’ordinanza sindacale 329 del giorno 15 luglio 2026, che dispone il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande in bicchieribottiglie e contenitori in vetro o lattine, nonché il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti in piazza della Vittorianelle strade della ZTL e nell’area pedonale del centrodalle 20 di giovedì 16 luglio 2026 alle 1 di venerdì 17 luglio 2026.

NEL DETTAGLIO – È fatto divieto assoluto l’introduzione nelle aree sopra indicate di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine: ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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