CPR, Di Stefano: "Il paragone con i lager non aiuta il dibattito"

Danilo Di Stefano (foto gonews.it)

Il responsabile Sicurezza e Legalità di FdI Firenze contesta l'accostamento ai campi nazisti e affronta il tema delle garanzie, rimpatri e alternative


Danilo Di Stefano, responsabile del Dipartimento Sicurezza e Legalità di Fratelli d’Italia della provincia di Firenze e consigliere comunale di FdI a Empoli, affronta in una nota il tema dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) contestando l'accostamento con i lager nazisti;  nella sua riflessione, Di Stefano richiama le funzioni dei centri, le garanzie previste dalla legge e la necessità di individuare alternative concrete per rendere effettivi i rimpatri.

La nota completa

In Toscana il confronto sui Centri di permanenza per i rimpatri ha oltrepassato da tempo i confini di una normale discussione politica. Non ci si limita più a valutarne efficacia, costi, condizioni materiali o possibili riforme: alcuni esponenti del centrosinistra, addirittura, hanno scelto l’analogia più estrema, sostenendo che i CPR ricorderebbero i lager, contrapponendo loro il modello indistinto dell’“accoglienza diffusa”.

È un’affermazione che pretende di chiudere il dibattito prima ancora di affrontarlo: se un’istituzione viene assimilata a uno dei simboli assoluti del male, discutere della sua utilità diventa quasi moralmente illecito. Eppure, proprio le dichiarazioni provenienti dallo stesso campo politico mostrano una contraddizione difficilmente eludibile. Proprio lo scorso 11 agosto, la sindaca PD di Castelfiorentino, Francesca Giannì, ha rivendicato sulla stampa l’allontanamento definitivo dal territorio, tramite CPR, di un soggetto responsabile di illeciti. Dunque, il centro che, quando si ipotizza di realizzarlo in Toscana, viene descritto come incompatibile con la dignità umana, diventa uno strumento di legalità quando consente di trasferire altrove una persona da rimpatriare che crea problemi per la sicurezza dei cittadini.

La questione non è polemica, ma logica: il CPR è un “lager” oppure è uno strumento, criticabile e migliorabile, attraverso il quale rendere effettivo un provvedimento di espulsione?

Le due rappresentazioni non possono essere entrambe vere. La prima confusione riguarda le funzioni. L’accoglienza diffusa interessa richiedenti asilo, rifugiati e persone che hanno titolo a essere protette o la cui posizione deve ancora essere definita.

Il CPR non è una struttura di accoglienza: vi può essere temporaneamente trattenuto lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione quando l’allontanamento non sia immediatamente eseguibile e ricorrano le condizioni previste dalla legge. Integrare chi ha titolo per restare e rimpatriare chi non lo possiede non sono politiche incompatibili, ma due aspetti distinti di una politica migratoria fondata sulla legalità. Presentare l’accoglienza diffusa come alternativa ai CPR significa quindi sovrapporre situazioni giuridiche diverse. Essa può essere una scelta utile e dignitosa, ma non risponde alla domanda decisiva: dove deve attendere il rimpatrio chi non può essere subito accompagnato alla frontiera e presenta un concreto rischio di fuga? Se si ritiene che debba rimanere libero sul territorio, occorre dirlo apertamente e spiegare come sarà possibile rintracciarlo quando saranno disponibili i documenti o il Paese d’origine ne autorizzerà la riammissione. La seconda confusione riguarda la natura del trattenimento.

Si tratta certamente di una privazione della libertà personale e negarlo sarebbe giuridicamente scorretto. Ma proprio per questo l’articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 la disciplina e la sottopone al controllo dell’autorità giudiziaria: il provvedimento adottato dal questore deve essere convalidato dal giudice; l’interessato ha diritto all’assistenza di un difensore e deve essere sentito; senza convalida la misura perde efficacia. Non siamo di fronte a una pena clandestina o a una zona sottratta all’ordinamento, bensì a una misura amministrativa che deve rispettare l’articolo 13 della Costituzione, i principi di necessità e proporzionalità e tutte le garanzie previste dalla legge. Ciò non significa negare le criticità dei CPR.

Condizioni materiali, assistenza sanitaria, prevenzione degli atti autolesionistici, accesso alla difesa, durata della permanenza ed effettiva possibilità di rimpatrio devono essere controllati con rigore come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il trattenimento amministrativo finalizzato al rimpatrio è ammissibile, ma solo se disposto e attuato nel rispetto di rigorose garanzie sostanziali, procedurali e materiali. Gli abusi accertati vanno perseguiti – come è già avvenuto in casi specifici - e le strutture inadeguate corrette o chiuse. Ma dalle disfunzioni non discende logicamente che ogni CPR sia un lager: discende il dovere di renderlo conforme alla Costituzione e rispettoso della dignità umana.

Lo stesso criterio, peraltro, deve valere per l’accoglienza, dove non sono mancati procedimenti giudiziari per false rendicontazioni e distrazione di risorse destinate ai migranti. Le degenerazioni di un sistema impongono controlli e responsabilità; non trasformano automaticamente la sua funzione legale in un crimine.

Si arriva così alla domanda racchiusa nel titolo: se i CPR ricordano i lager, chi sarebbero i carcerieri? I questori che adottano i provvedimenti previsti dalla legge? I magistrati che ne verificano i presupposti? Gli appartenenti alle forze dell’ordine incaricati della vigilanza? Oppure i medici, gli infermieri, i mediatori culturali, gli psicologi, gli interpreti, gli operatori sociali e i legali che vi esercitano le proprie funzioni? Evocare i lager proietta inevitabilmente un’ombra morale anche su tutte queste persone. Non si può utilizzare quella immagine e poi fingere che la conseguenza non esista.

La contraddizione è anche storica e politica. Il trattenimento amministrativo degli stranieri fu introdotto dalla legge Turco-Napolitano n. 40 del 1998, poi confluita nel Testo unico sull’immigrazione; l’attuale denominazione di Centri di permanenza per i rimpatri deriva dal decretolegge n. 13 del 2017, convertito dalla legge n. 46/2017 durante il governo Gentiloni, con Marco Minniti ministro dell’interno e Andrea Orlando ministro della giustizia: tutti PD. Il trattenimento nei CPR fino a diciotto mesi previsto dal governo Meloni richiede, per chi fa finta di non saperlo, che, dopo un primo periodo ordinario di tre mesi vi possa essere una prima proroga di tre mesi, e poi altre proroghe eccezionali di tre mesi fino a un massimo di dodici mesi, tutte richieste dal questore e convalidate dall’autorità giudiziaria, con l’obbligo di procede all’espulsione appena possibile.

Dovremmo allora concludere che lo stesso centrosinistra che istituì e riorganizzò questi centri abbia creato consapevolmente un sistema assimilabile ai campi di sterminio? Oppure riconoscere che il paragone viene oggi utilizzato come un’arma retorica, senza accettarne fino in fondo le implicazioni? Resta poi il tema dell’alternativa. Se si eliminano i CPR, l’espulsione deve essere abolita? Se deve rimanere, come si esegue quando non può essere immediata? Il carcere non può sostituire indiscriminatamente il trattenimento amministrativo; una struttura aperta non garantisce la reperibilità; gli accordi con i Paesi d’origine sono indispensabili, ma non eliminano i tempi dell’identificazione e del rilascio dei documenti. Rimpatrio volontario assistito, obbligo di presentazione e altre misure meno coercitive devono essere utilizzati quando adeguati, ma non possono risolvere ogni situazione, soprattutto in presenza di un elevato rischio di fuga.

Chi rifiuta i CPR ha quindi l’onere politico e argomentativo di indicare uno strumento concretamente capace di assolverne la funzione. Una posizione più pragmatica è stata espressa anche da altri esponenti del centrosinistra come l’europarlamentare Dario Nardella, secondo il quale sarebbe sbagliato liquidare il tema dei rimpatri con un semplice no ai CPR. Si possono proporre permanenze più brevi, maggiori garanzie, una più forte presenza sanitaria e un diverso modello gestionale. Si possono discutere costi, percentuali di rimpatrio e cooperazione internazionale. Questa è l’antitesi seria: non l’accettazione passiva di ogni struttura esistente, ma la critica finalizzata a correggere ciò che non funziona senza negare il problema che la struttura è chiamata ad affrontare.

Il paragone con i lager, invece, non migliora i CPR, non protegge maggiormente le persone trattenute e non fornisce soluzioni. I lager nazisti non erano luoghi destinati all’esecuzione di provvedimenti individuali sottoposti al controllo di un giudice: furono strumenti di persecuzione razziale, deportazione, schiavitù e sterminio. Assimilare realtà così diverse non rende più umana la politica contemporanea; delegittima le istituzioni e rende meno comprensibile la storia. La sintesi, allora, non consiste nello scegliere tra umanità e sicurezza.

Uno Stato democratico deve garantire entrambe: rendere effettive le espulsioni previste dalla legge e, nello stesso tempo, assicurare che ogni trattenimento sia realmente necessario, proporzionato, controllato e rispettoso della dignità della persona. È questa la strada più difficile, ma anche la più seria: non trasformare i CPR in simboli ideologici, bensì renderli strutture limitate, trasparenti ed efficienti. Perché l’accoglienza senza regole rischia di diventare disordine, mentre le regole senza umanità diventano arbitrio. La legalità democratica nasce dall’equilibrio fra queste esigenze, non dai paragoni con i lager.

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