
Il provvedimento risolve criticità sollevate dalla Corte dei Conti. Approvato a maggioranza con l’astensione dei gruppi di opposizione
Via libera del Consiglio regionale, a maggioranza, con l’astensione dei gruppi di opposizione, alla nuova legge di riforma della legge regionale 30/2009 che disciplina l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), in attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione.
È stato il presidente della commissione Affari istituzionali e bilancio, Vittorio Salotti (Casa riformista) a illustrare il provvedimento in Aula. “Si parla in sostanza della legge regionale numero 19/2026 e si interviene per risolvere le criticità sollevate dalla carte dei Conti – spiega Salotti – in ordine al trattamento economico e giuridico dei direttori degli enti dipendenti”. L’ufficio legislativo del Ministero per la Pubblica amministrazione aveva chiesto chiarimenti e minacciato di impugnare il provvedimento, ma poi, “a seguito della nota di chiarimento inviata dalla Giunta regionale e trasmessa il 30 settembre 2026, il Ministero ha deciso di non impugnare la legge, chiedendo però l’impegno formale alla modifica delle disposizioni indicate. Impegno che il presidente della Giunta ha sottoscritto e trasmesso”.
“I presidenti delle commissioni si trovano per la terza o quarta volta a rimettere mano all’atto che si occupa degli organi apicali, in questo caso di Arpat, ma chissà che non si debba rimettere mano anche ad altri enti”, dichiara la capogruppo di Fratelli d’Italia, Chiara La Porta, che ripercorre “la cronistoria di questi ultimi otto mesi e degli atti che abbiamo dovuto trattare riguardo agli incarichi delle figure apicali: si comincia il 19 febbraio 2026, con una proposta di legge che vale per tutti gli enti e le agenzie regionali; il 29 aprile la Giunta presenta una nuova proposta di legge per andare ad abrogare un articolo rimasto in vita per circa un mese, perché gli uffici del Governo avevano eccepito, rilevando un’anomalia. Si torna indietro e si affrontano singole proposte di legge per i vari enti: legge 32, 33, 36, 38, 41 e 49. Ho fatto un calcolo – aggiunge La Porta –: in questo primo anno di legislatura, se togliamo le leggi per gli organi apicali e quelle sbagliate, restano 5 leggi approvate. I dirigenti della Regione hanno la mia massima solidarietà: sono costretti a rimettere mano alle norme e devono tenerle insieme con i diktat del sovrano. Abbiamo perso abbastanza tempo, dovremmo occuparci di questioni ben più importanti”.
La legge in sintesi
Trattamento economico inquadrato nei Contratti Nazionali: chiarita la modalità di determinazione della retribuzione del direttore generale e dei direttori tecnico e amministrativo. Il compenso viene ancorato in modo vincolante ed esclusivo alla cornice del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dell’Area dirigenza (Sanità e Funzioni Locali - PTA), superando riferimenti generici ai valori medi di mercato e chiarendo che la comparazione con la dirigenza regionale opera unicamente come criterio interno di coerenza amministrativa per la retribuzione di posizione, senza sbalzi o voci extracontrattuali;
Chiarezza sulle aspettative per i dirigenti: esplicitato il regime delle aspettative non retribuite o del collocamento fuori ruolo. L’obbligo di sospensione del rapporto di provenienza vale esclusivamente per i soggetti esterni che assumono incarichi apicali in ARPAT (provenienti da altre amministrazioni pubbliche o dipendenti non dirigenti dell'Agenzia). Per i dirigenti già di ruolo all’interno di ARPAT, l’incarico si svolge pienamente nell’ambito del rapporto di lavoro esistente;
Prorogatio con tempi e poteri definiti per il direttore generale: abrogata la previsione di una permanenza in carica senza termine del direttore generale uscente in attesa del successore. La disciplina viene ricondotta alle norme generali della Regione sulle nomine (legge regionale 5/2008). Alla scadenza del mandato si applica un periodo massimo di prorogatio di 45 giorni, durante il quale l’organo potrà svolgere unicamente atti di ordinaria amministrazione o indifferibili e urgenti;
Nessun impatto finanziario ed entrata in vigore immediata: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. È prevista l’entrata in vigore immediata all'atto della pubblicazione per permettere la rapida stipula dei contratti individuali di lavoro entro i termini stabiliti.
Fonte: Toscana Consiglio Regionale
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