Canapisa, divieto di vendita bevande con contenitore di vetro e lattine

6

PREMESSO che il 19 maggio 2018 a Pisa si terrà la manifestazione denominata “Canapisa” - organizzata dal Comitato per l’Osservatorio antiproibizionista  - in segno di protesta contro la normativa vigente in materia di uso e consumo di droghe, alla quale hanno aderito i principali movimenti antagonisti regionali.

Considerato che è previsto un consistente afflusso di manifestanti provenienti da tutta Italia.

RITENUTO che occorre evitare, durante tale manifestazione, l’insorgere di comportamenti pregiudizievoli per l’ordine pubblico.

VISTE le note in data  9, 12 e 16 maggio u.s. con le quali il Questore di Pisa, richiamando le direttive generali sulle manifestazioni pubbliche emanate dal Sig. Capo della Polizia, ha rappresentato l’esigenza di adottare, ai sensi dell’art. 2 TULPS, apposita ordinanza “che vieti, nelle aree direttamente o indirettamente interessate dal transito della manifestazione, la vendita per asporto di bibite in contenitori di vetro, nonché la vendita per asporto e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

CONSIDERATO che in occasione di precedenti edizioni della manifestazione erano stati allestiti punti di distribuzione di bevande alcoliche e non alcoliche, anche in contenitori di vetro o lattine;  l’abbandono nella pubbliche piazze e vie di recipienti di vetro rotti e il loro utilizzo come oggetti contundenti con conseguenti pregiudizi per l’ordine e la sicurezza pubblica, l’incolumità delle persone e l’integrità dei beni pubblici e privati.

CONSIDERATO che, in tali occasioni, il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche, alterando i freni inibitori, può facilitare la commissione di atti di violenza e turbative dell’ordine pubblico e che la vendita di bevande in contenitori idonei all’offesa della persona favorisce l’uso degli stessi come corpi contundenti anche con pregiudizio per l’incolumità pubblica conseguente all’abbandono dei vuoti, spesso infranti.

PRESO ATTO che nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica del 17 aprile  2018 è stato ritenuto che “il servizio di ordine pubblico predisposto ed effettuato lo scorso anno è risultato adeguato alle esigenze di sicurezza della manifestazione”.

VISTE anche le recenti direttive e circolari del Ministero dell’Interno emanate a tutela della safety e security.

VISTO il verbale del Tavolo Tecnico in data 11 maggio 2018 dal quale si evince che sono state apportate modifiche al percorso della manifestazione al fine di evitare disturbo ed intralcio al transito dei turisti ed al traffico veicolare.

CONSIDERATO che il divieto in questione, finalizzato ad assicurare il sereno svolgimento della manifestazione, costituisce una misura di carattere urgente per prevenire il pericolo di imprevedibili comportamenti idonei a  turbare il regolare svolgimento della manifestazione, l’ordine e la sicurezza pubblica, e le possibili conseguenze dannose per l’incolumità delle persone e l’integrità  dei beni pubblici e privati.

ATTESO che, per le considerazioni sopra esposte, risulta necessario adottare un provvedimento limitativo della vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro nei luoghi interessati dalla manifestazione e a tutti gli esercizi autorizzati e ai punti di distribuzione a qualsiasi titolo nelle strade interessate al transito della manifestazione.

VISTO l’art. 87 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

VISTO l’art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

DISPONE

che, nella giornata di sabato 19 maggio 2018, in occasione della manifestazione denominata “Canapisa”, organizzata dal Comitato per l’Osservatorio antiproibizionista,

  1. a) dalle ore 14 sino alla partenza del corteo, il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche nelle seguenti vie adiacenti la zona di partenza del corteo e le principali vie di adduzione al punto di concentramento dei manifestanti: Silvio Pellico, Piazza S. Antonio, via Riccardo Zandonai, Piazza della Stazione, via Gramsci, via

Mascagni, via Colombo, Piazza Vittorio Emanuele;

  1. b) al passaggio della manifestazione, il cui inizio è previsto per le ore 16, nell’area compresa nel seguente perimetro della città di Pisa, il divieto di vendita di lattine e bevande con contenitore di vetro e lattine, nonché la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche per il tempo strettamente necessario al transito del corteo lungo il seguente percorso piazza Sant’Antonio, via Silvio Pellico, via Cesare Battisti, viale Bonaini, piazza Guerrazzi, via San Gallo, Lungarno Fibonacci, Ponte della Fortezza, Lungarno Bruno Buozzi, Via del Borghetto, Via Luschi, Via Gioberti, Via Garibaldi, con termine nel parco di via Canevari .

Il Sindaco di Pisa vorrà disporre la notifica della  presente ordinanza agli esercenti interessati tramite il Comando Polizia Locale.

Il presente provvedimento è trasmesso alle associazioni di categoria perché ne curino la massima diffusione agli associati.

Del divieto sarà data notizia attraverso gli organi di informazione.

In caso di inosservanza alle suddette prescrizioni gli operatori delle Forze dell’Ordine e della Polizia Municipale di Pisa, alle quali è affidata la vigilanza sull’esecuzione del presente provvedimento, potranno procedere al sequestro delle bevande alcoliche e dei contenitori di vetro o lattine detenuti illegalmente, procedendo nei confronti dei contravventori ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale.

La Questura di Pisa è incaricata della notifica del presente provvedimento agli organizzatori della manifestazione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR per la Toscana nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica.

Fonte: Prefettura di Pisa - Ufficio Stampa



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

torna a inizio pagina